Il regime di riconoscimento delle qualifiche professionali

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Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) che intendono esercitare una professione regolamentata * in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali, sia come lavoratori autonomi che dipendenti.

La direttiva distingue tra «libera prestazione di servizi» e «libertà di stabilimento», basandosi sui criteri indicati dalla Corte di giustizia: durata, frequenza, periodicità e continuità della prestazione.

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Ogni cittadino dell’UE legalmente stabilito in uno Stato membro può prestare servizi in modo temporaneo e occasionale in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale d’origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle qualifiche. Il prestatore deve tuttavia comprovare di aver maturato due anni di esperienza professionale se la professione in questione non è regolamentata in quello Stato.

Lo Stato membro ospitante può esigere che il prestatore, prima di prestare servizi sul suo territorio per la prima volta, presenti una dichiarazione (da rinnovare annualmente), accludendovi le informazioni relative alle coperture assicurative o altri documenti, quali la prova della nazionalità del prestatore, del domicilio legale e delle sue qualifiche professionali.

Se lo Stato membro ospitante esige un’iscrizione pro forma presso l’organismo professionale competente, tale iscrizione avviene automaticamente. L’autorità competente deve trasmettere il fascicolo dell’interessato all’organismo o ente professionale, alla ricezione della dichiarazione preliminare. Per le professioni che hanno implicazioni in materia di sicurezza e di sanità pubblica e che non beneficiano del riconoscimento automatico, lo Stato membro ospitante può procedere ad una verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nel rispetto del principio di proporzionalità.

Nel caso in cui la prestazione venga effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di residenza o con il titolo di formazione * del prestatore, lo Stato membro ospitante può esigere che questi fornisca ai consumatori una serie di informazioni, in particolare riguardo alle coperture assicurative contro i rischi pecuniari connessi all’eventuale responsabilità professionale.

Le autorità competenti garantiscono lo scambio proattivo delle informazioni, tanto nel quadro della prestazione temporanea di servizi, quanto nell’ambito del domicilio permanente in un altro Stato membro, in special modo quando si tratta di fatti gravi verificatisi in occasione dell’elezione di domicilio dell’interessato sul territorio, che possono ripercuotersi sull’esercizio dell’attività professionale. Tale scambio di informazioni deve avvenire nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati.

LIBERTÀ di STABILIMENTO

La «libertà di stabilimento» si applica quando un professionista beneficia della libertà effettiva di stabilirsi in un altro Stato membro per svolgervi un’attività professionale in modo stabile.

Regime generale di riconoscimento delle qualifiche

Il regime generale si applica alle professioni che non sono oggetto di norme di riconoscimento specifiche, nonché a talune situazioni nelle quali il professionista non soddisfa le condizioni previste dagli altri regimi di riconoscimento. Si basa sul principio del riconoscimento reciproco, ferma restando la possibilità di applicare misure di compensazione in caso di differenze sostanziali tra la formazione * acquisita dal lavoratore interessato e quella richiesta nello Stato membro ospitante. La misura di compensazione potrà consistere in un tirocinio d’adattamento * o in una prova attitudinale *. La scelta spetta, salvo deroga, all’interessato.

Qualora l’accesso ad una professione, o il suo esercizio, sia regolamentato in uno Stato membro ospitante, cioè dipenda dal possesso di qualifiche professionali determinate, l’autorità competente di tale Stato membro consente l’accesso a detta professione e il suo esercizio alle stesse condizioni previste per i cittadini nazionali. Tuttavia, il richiedente deve possedere un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro, che attesta un livello di formazione almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante.

Quando, invece, l’accesso ad una professione o il suo esercizio non dipendono dal possesso di determinate qualifiche professionali nello Stato membro d’origine del richiedente, questi deve, per poter accedere alla professione in uno Stato membro ospitante che disciplina tale professione, comprovare di possedere, oltre al titolo di formazione, due anni di esperienza professionale a tempo pieno maturata nel corso dei dieci anni precedenti.

La direttiva distingue cinque livelli di qualifiche professionali:

  • attestato di competenza rilasciato da un’autorità competente dello Stato membro d’origine che certifica una formazione generale a livello d’insegnamento primario o secondario, comprovante il possesso di conoscenze generali, o una formazione non facente parte di un certificato o un diploma, o un esame specifico non preceduto da una formazione, o un’esperienza professionale di tre anni;
  • certificato che corrisponde ad una formazione a livello dell’insegnamento secondario tecnico, professionale o generale, completato da un ciclo professionale;
  • diploma che sancisce una formazione a livello dell’insegnamento post-secondario, della durata minima di un anno, o una formazione a livello professionale equivalente in termini di responsabilità e funzioni;
  • diploma che sancisce una formazione a livello dell’insegnamento superiore o universitario, della durata minima di tre anni e inferiore a quattro anni;
  • diploma che sancisce una formazione a livello dell’insegnamento superiore o universitario, della durata minima di quattro anni.

Lo Stato membro ospitante può subordinare il riconoscimento dei titoli di formazione all’assolvimento, da parte del richiedente, di una misura di compensazione (prova attitudinale o periodo di tirocinio della durata massima di tre anni) nei tre casi seguenti:

  • se la formazione è stata inferiore di almeno un anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante;
  • se la formazione che egli ha seguito ha avuto per oggetto materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;
  • se la professione, così come è prevista nello Stato membro ospitante, comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione corrispondente nello Stato membro d’origine del richiedente, e richiede una formazione specifica vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto della formazione ricevuta dal richiedente.

La direttiva prevede la possibilità per le associazioni professionali rappresentative tanto a livello nazionale quanto europeo di proporre piattaforme comuni per compensare le differenze sostanziali rilevate tra i requisiti richiesti dai vari Stati membri. La piattaforma consente alle persone interessate di non dover più sottostare a misure di compensazione, in quanto, offrendo garanzie adeguate per quanto concerne il livello di qualifica, costituisce in un certo qual modo una “misura di compensazione predefinita”. Alla fine del 2010 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle disposizioni della direttiva riguardanti le piattaforme comuni.

Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall’esperienza professionale per alcune attività industriali, commerciali e artigianali

Le attività industriali, artigianali e commerciali che figurano nel capo II della direttiva sono oggetto, alle condizioni previste, di un riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall’esperienza professionale.

Gli elementi presi in considerazione per il riconoscimento sono la durata e la forma dell’esperienza professionale (come lavoratore autonomo o dipendente). Si prende in considerazione anche la formazione precedente, che può ridurre la durata dell’esperienza professionale richiesta. Un’eventuale formazione precedente deve tuttavia essere sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuto pienamente valido dall’organismo professionale competente.

L’esercizio di tutte le suddette attività professionali è subordinato alle condizioni indicate nelle seguenti parti della direttiva:

  • lista I dell’allegato IV, che si riferisce in particolare ai settori dell’industria tessile, dell’industria chimica, della lavorazione del petrolio, della stampa, delle industrie manifatturiere, dell’edilizia ecc.;
  • lista II dell’allegato IV, che si riferisce in particolare ai settori della costruzione di materiale da trasporto, delle attività collegate ai trasporti, delle poste e telecomunicazioni, degli studi fotografici ecc.;
  • lista III dell’allegato IV, che si riferisce in particolare ai settori della ristorazione, dell’industria alberghiera, dei servizi personali, dei servizi alla collettività o ricreativi ecc.

Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche per le professioni di medico, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto

Il riconoscimento automatico dei titoli di formazione, in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione, riguarda le attività professionali di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto (capo III della direttiva).

Ai fini del riconoscimento, la presente direttiva fissa condizioni minime di formazione per ciascuna delle suddette professioni, anche per quanto riguarda la durata minima degli studi. Nell’allegato V figurano i titoli di formazione conformi alla direttiva rilasciati dagli Stati membri, che permettono ai titolari di esercitare la professione in tutti gli Stati membri.

La direttiva consente agli Stati membri di autorizzare la formazione a tempo parziale anche per tutte le suddette professioni, purché la durata complessiva, il livello e la qualità di tale formazione non siano inferiori a quelli di una formazione a tempo pieno.

Fatti salvi i diritti specifici acquisiti conferiti alle varie professioni, in particolare agli architetti (allegato VI), anche se i titoli di formazione che danno accesso a tali attività professionali detenuti da cittadini di Stati membri non rispondono all’insieme dei requisiti di formazione descritti, ogni Stato membro li riconosce come prova sufficiente. Tuttavia, queste qualifiche devono comprovare una formazione iniziata prima delle date di riferimento indicate nell’allegato V e devono essere accompagnate da un attestato che certifica l’effettivo esercizio da parte dei loro titolari dell’attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell’attestato.

Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali

Occorre presentare una domanda individuale di riconoscimento presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante. Questa domanda va corredata di un certo numero di documenti e certificati. L’autorità competente dispone di un mese per confermare il ricevimento della domanda e per indicare eventuali documenti mancanti. In teoria, entro tre mesi dal ricevimento del fascicolo completo deve essere adottata una decisione, benché sia prevista una proroga di un mese nell’ambito del regime generale di riconoscimento. Il rigetto della domanda deve essere debitamente motivato. Un rigetto o l’assenza di una decisione entro il termine stabilito, deve poter essere oggetto di ricorso nell’ambito della giurisdizione nazionale.

Il cittadino di uno Stato membro deve poter utilizzare il proprio titolo di formazione e, eventualmente, la relativa abbreviazione, nonché il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante. Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un’associazione o da un’organizzazione (cfr. allegato I), i cittadini degli Stati membri devono iscriversi a tale organizzazione o associazione per poter utilizzare il titolo.

Gli Stati membri possono esigere che i richiedenti possiedano le conoscenze linguistiche necessarie per l’esercizio della professione. Tale disposizione deve essere applicata in maniera proporzionata, il che esclude l’imposizione di esami sistematici di lingue prima dell’avvio di un’attività professionale.

Per facilitare l’applicazione delle disposizioni descritte in precedenza, la presente direttiva prevede una stretta collaborazione tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d’origine, come pure l’introduzione delle seguenti disposizioni:

  • la designazione in ogni Stato membro di un coordinatore incaricato di facilitare un’applicazione uniforme della direttiva;
  • la nomina, da parte degli Stati membri, di punti di contatto incaricati di fornire ai cittadini qualsiasi informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali e di aiutarli nel far valere i loro diritti, in particolare grazie a contatti con le autorità competenti in materia di domande di riconoscimento;
  • la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri nel comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali;
  • la consultazione, in maniera appropriata da parte della Commissione, di esperti dei vari gruppi professionali.

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione, ogni due anni, una relazione sul funzionamento del regime. Qualora l’applicazione di una disposizione della presente direttiva presenti gravi difficoltà in un certo settore, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con lo Stato in questione.

A decorrere dal 20 ottobre 2007, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione sull’attuazione della direttiva.

Contesto

La presente direttiva raccoglie le raccomandazioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 2001, che invitava la Commissione ad elaborare un regime più uniforme, trasparente e flessibile al fine di realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona.

La presente direttiva consolida in un testo unico le tre direttive relative al regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali (riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli conseguiti al termine dell’insegnamento superiore prolungato, riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli diversi da quelli rilasciati al termine di un altro tipo di istruzione e formazione professionale e meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per l’artigianato, il commercio ed alcuni servizi).

La direttiva consolida inoltre dodici direttive settoriali che coprono specificamente le professioni di medico, infermiere (direttiva 77/452/CEE), dentista (direttiva 78/686/CEE), veterinario (direttiva 78/1026/CEE), ostetrica (direttiva 80/154/CEE), architetto e farmacista (riconoscimento reciproco dei diplomi in farmacia, qualifiche dei farmacisti).

Le direttive specifiche relative alla prestazione di servizi da parte degli avvocati (direttiva 77/249/CEE) e allo stabilimento degli avvocati non sono state riprese nell’ambito del presente esercizio, poiché non vertono sul riconoscimento delle qualifiche professionali, bensì sul riconoscimento dell’autorizzazione ad esercitare.

Termini chiave dell’atto
  • Professione regolamentata: un’attività o un insieme di attività professionali il cui accesso, esercizio o una delle modalità di esercizio siano subordinati direttamente o indirettamente, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di qualifiche professionali determinate; l’utilizzazione di un titolo professionale limitata da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, per i detentori di una qualifica professionale determinata, costituisce in particolare una modalità di esercizio.
  • Titolo di formazione: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro designata in base alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro a conclusione di una formazione professionale acquisita principalmente nella Comunità.
  • Formazione regolamentata: ogni formazione mirante in maniera specifica all’esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, se del caso, da una formazione professionale, da un tirocinio professionale o da una pratica professionale. La struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio professionale o della pratica professionale sono determinati dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro di cui si tratta ovvero sono oggetto di un controllo o di un’autorizzazione da parte dell’autorità incaricata a tal fine.
  • Tirocinio di adattamento: l’esercizio di una professione regolamentata che è effettuato nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato ed eventualmente accompagnato da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione.
  • Prova attitudinale: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente, effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante e finalizzato a valutare l’attitudine del richiedente a svolgere una professione regolamentata in tale Stato membro. Per consentire tale controllo, le autorità competenti stabiliscono un elenco delle materie non coperte dal titolo di formazione del richiedente.

RIFERIMENTI

Atto Data di entrata in vigore Data limite di recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale
Direttiva 2005/36/CE

20.10.2005

20.10.2007

GU L 255 del 30.9.2005

Atto/i modificativo/i Data di entrata in vigore Data limite di recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale
Direttiva 2006/100/CE

1.1.2007

1.1.2007

GU L 363 del 20.12.2006

Regolamento (CE) n. 1137/2008

11.12.2008

GU L 311 del 21.11.2008

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 2005/36/CE sono stati incorporati nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

MODIFICA DEGLI ALLEGATI

Allegato II – Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii):
Direttiva 2006/100/CE [Gazzetta ufficiale L 363 del 20.12.2006];
Regolamento (CE) n. 1430/2007 [Gazzetta ufficiale L 320 del 6.12.2007];
Regolamento (CE) n. 755/2008 [Gazzetta ufficiale L 205 dell’1.8.2008];
Regolamento (CE) n. 279/2009 [Gazzetta ufficiale L 93 del 7.4.2009].

Allegato III – Elenco delle formazioni regolamentate di cui all’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma:
Regolamento (CE) n. 1430/2007 [Gazzetta ufficiale L 320 del 6.12.2007].

Allegato V – Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione:
Direttiva 2006/100/CE del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 363 del 20.12.2006].

Allegato VI – Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione:
Direttiva 2006/100/CE del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 363 del 20.12.2006].

ATTI COLLEGATI

Decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007 che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali [Gazzetta ufficiale L 79 del 20.3.2007].
Questo gruppo di esperti ha il compito di favorire l’applicazione della presente direttiva e di sviluppare un mercato interno nell’ambito delle professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche. Il gruppo, che è composto da coordinatori nazionali, da membri supplenti designati dagli Stati membri, nonché da un rappresentante della Commissione, viene consultato da quest’ultima.

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