Tranquilli!! Lo stress non esiste!!!

giocattoli

Possiamo stare tranquilli!!!!

Se secondo l’ Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza del Lavoro  la percentuale di lavoratori esposti a rischio di stress lavoro correlato si aggirerebbe tra il 27% ed il 30% dell’intera forza lavoro nella Unione Europea, corrispondente  a circa 54 milioni di lavoratori, neppure uno di questi si trova in Italia!!!

Vi invitiamo a fare un piccolo sondaggio tra i vostri conoscenti, i vostri amici, e le Aziende presso cui lavorano, presso l’ISPESL, l’INAIL, l’ASL , per chiedere se sono a conoscenza di qualcuno che sia stato  ufficialmente colpito da stress correlato al lavoro.
Le migliaia di valutazioni del rischio da stress lavoro correlato effettuate dai datori di lavoro, coadiuvati dai loro consulenti (RSPP, Medici Competenti, Psicologi del Lavoro), escludono tassativamente che nelle Aziende italiane vi sia il pur minimo rischio che lo stress correlato al lavoro possa essere responsabile di una qualsiasi delle patologie invalidanti o causa di qualsiasi infortunio che possa accadere.

O sarà forse perchè invece di chiedere ai lavoratori, il percorso metodologico definito dalla Commissione, ripreso e fatto proprio dall’INAIL nel “Manuale ad uso delle Aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” edizione 2011 prevede una valutazione preliminare “oggettiva” condotta prendendo in esame “indicatori di rischio da stress lavoro-correlato “oggettivi e verificabili e ove possibile numericamente apprezzabili” , valutati mediante “liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione”, ritenendo che il solo esame, mediante liste di controllo, degli indicatori di rischio “misurabili” sia sufficiente a definire il livello di stress lavoro correlato cui sono soggetti i lavoratori.

Ma queste liste di controllo chi le controlla?
Nel caso la valutazione abbia “esito negativo”, vale a dire nel caso in cui i livelli di stress lavoro correlato così determinati si rivelino insignificanti, nessuna ulteriore azione è richiesta al datore di lavoro, salvo il monitoraggio periodico con le stesse procedure.

Nel caso invece la valutazione preliminare abbia un “esito positivo”, cioè emergano elementi di rischio “tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi”.

2) Solamente se questi ultimi si rilevano inefficaci, si passa alla valutazione successiva, cosiddetta “valutazione approfondita” e, a solo questo punto, si può prende in considerazione quella che l’accordo europeo identifica come l’unità di misura dello stress lavoro correlato, cioè “la percezione soggettiva dei lavoratori”.

Però state tranquilli, è ufficiale, non date la colpa allo stress, è inesistente in Italia, esiste solo nel resto d’Europa!!!

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